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"A proposito di TARI e appalti di servizi": contributo alla discussione di Renato Deriu

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Pur essendo residente ormai da diversi anni in altro comune mantengo comunque un saldo legame di amicizia e stima con molti miei ex concittadini e anche per questo sento il dovere di intervenire nel fragoroso dibattito che nelle ultime settimane ha animato il paese.
La discussione com'è risaputo riguarda la clamorosa impennata del costo del servizio della raccolta e smaltimento della nettezza urbana locale che, di riflesso ha significativamente inciso sull'onere a carico di famiglie e imprese (commercianti) residenti a Bolotana.
Da un indagine nazionale del C.R.E.E.F. - Centro Ricerche Economiche Educazione e Formazione Federconsumatori sui “Servizi e Tariffe Rifiuti”, risulta che dal 2010 ad oggi la tassa sui rifiuti è mediamente aumentata su scala nazionale del 22%, ed evidentemente, anche a livello locale, non avrebbe molto senso aspettarsi scenari diversi e quindi tariffe in decremento.
Personalmente in tutta questa vicenda mi appassiona assai poco la ricerca dei responsabili e delle conseguenze politiche, lo scopo del mio intervento è un altro, sono un tecnico e giocoforza focalizzo la mia attenzione su un altro livello della discussione, ovvero il merito.
Se ho ben capito nelle Delibere del Consiglio Comunale n. 25 e 26 del 4 luglio 2014 relative rispettivamente all’Approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe TARI, risultano allibrati costi complessivi di gestione del servizio rifiuti per l’anno 2014 di € 395.933,59 così determinati: - € 64.322,83 Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (...)
- € 54.098,89 Costi di Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
- € 111.338,24 Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- € 49.996,22 Altri costi di gestione (...)
- € 85.487,19 Costi raccolta differenziata per materiale
- € 18.190,22 Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti
- € 7.500,00 Costi Amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso
- € 5.000,00 Costi generali di gestione.

Ho ragione di pensare che questa previsione scaturisca da un procedimento amministrativo riguardante la elaborazione di un Progetto del Servizio in cui siano state ben ponderate (e condivise dall'amministrazione committente) le suddette voci di spesa.
Un mio vecchio professore, quando si trattava di pianificare un intervento di rilevanza generale, consigliava sempre di fare una simulazione e quindi di verificarne l'impatto sul contesto.
Non ho notizie al proposito.
Conseguentemente ritengo si sia proceduto ad esperire una gara d'appalto e quindi ad individuare un contraente (impresa esecutrice del servizio).
Alla fine della pratica amministrativa, sviluppata certamente nel solco delle norme e leggi vigenti, risulta che il comune spende tanto e, fatte le opportune correzioni, ribalta il costo sui cittadini (commercianti compresi).
Il risultato purtroppo è destabilizzante (per famiglie e commerciati), infatti il costo del servizio per il quinquennio a venire è inaccettabile per la quasi totalità degli utenti, con livelli di incremento per alcuni addirittura dell'ordine del 1.018,31% .
Apprendo sempre dai media (e dagli amici) che per questo onerosissimo appalto non ci sarebbero vie d'uscita, specie in ordine ad un riallineamento del progetto e quindi ad un attenuazione del suo costo complessivo, ormai a totale carico degli utenti (i cittadini di Bolotana).
Questo a me non risulta, principalmente perchè il contratto di cui trattasi non è un dogma ma è semplicemente “un accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321 c.c.), nella fattispecie regolato principalmente dal D.Lgs 163/06 (Codice dei Contratti) e s.m.i. e dal suo Regolamento attuativo D.P.R. 207/10.
Dal momento che il contratto stipulato (o da stipulare) dal Comune di Bolotana è oggettivamente gravoso e pregiudizievole nei confronti dell'ente e quindi della popolazione, quella amministrazione può porre in essere, anche in presenza della piena operatività del servizio/fornitura, delle opportune azioni di autotutela che ne salvaguardino gli interessi primari: ordine pubblico, equilibrio di bilancio ecc.
A tale proposito ricordando l'art. 311 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n.163/2006” il quale stabilisce che
la stazione appaltante non può richiedere variazioni al contratto d’appalto di servizi e forniture se non nei seguenti casi:
a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari,
b) cause impreviste ed imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in
cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni,
c) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi su cui si interviene, verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto,
si evince che in capo al Comune vi è la facoltà, per i casi sopra riportati, di ridurre (ma potrebbe anche aumentare) un appalto nella misura massima del 20% (quinto d'obbligo) dell'importo di aggiudicazione, senza che la ditta appaltatrice possa opporsi;
peraltro tale prerogativa è altresì contenuta (provvidenzialmente e con clausola di salvaguardia) anche nel documento principale allegato al contratto di cui trattasi ovvero il Capitolato Speciale d'Appalto del SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI DI IGIENE AMBIENTALE NEI COMUNI DI BIRORI, BOLOTANA, BORORE E NORAGUGUME DELLA DURATA DI ANNI CINQUE -CUP C29G13000100004 - CIG 5201324C56, infatti
l'art.45 del Capitolato Speciale d'Appalto riporta :
<<<...... La Stazione Appaltante per ragioni di opportunità o convenienza, per intercorse
variazioni legislative, per l’attivazione di progetti sperimentali o azioni innovative nel campo del recupero e della valorizzazione dei rifiuti, per l’eventuale recesso di alcuni comuni dell’Associazione da parte del servizio, per sopraggiunti finanziamenti regionali o comunitari di progetti riguardanti la raccolta o il recupero dei rifiuti urbani o altro, si riserva in qualunque momento e con preavviso minimo di sei mesi, durante la validità del contratto, di scorporare oppure viceversa aggiungere parti di una singola voce o voci di servizio intere decurtando ovvero incrementando la corrispondente parte di canone dedotta dai prezzi offerti in sede di gara. La variazione dei servizi richiesta dall’Ente, di cui al presente articolo, non può dare luogo a nessuna pretesa di ulteriori compensi da parte della Ditta o ad alcuna variazione dei prezzi unitari offerti in sede di gara, fino a quando la variazione dei servizi non generi una diminuzione del corrispettivo corrispondente superiore al 40% dell’importo totale del contratto ovvero un aumento del corrispettivo superiore al 20% dell’importo totale del contratto. Variazioni dei servizi che comportino aumenti o diminuzioni del canone superiori rispettivamente al 20% e al 40% saranno eventualmente oggetto di contrattazione supplementare nei limiti delle norme di legge. La Ditta accetta esplicitamente la presente clausola di salvaguardia, in sede di gara, con apposita dichiarazione.....>>>.

In conclusione, portando la questione su un piano strettamente operativo, il Responsabile del Procedimento incaricato per questo appalto, dovrebbe, mediante un ordine di servizio
(art. 152 D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207) notificare all' impresa appaltatrice la decurtazione (riduzione) di una parte del servizio
(per esempio "LO SPAZZAMENTO DELLE STRADE" con conseguente risparmio di €. 64.322,83 al lordo dell'eventuale ribasso d'asta) senza che questa possa accampare diritto alcuno, in pillole: non svolgi quel servizio, non liquido il relativo costo.
Sarebbe meglio che l'applicazione dell'art. 311 del DPR 207/10 (o se si preferisce sempre circa il quinto d'obbligo: dell’art. 11 del R.D. n. 2440/18.11.1923 (la c.d. Legge sulla contabilità generale dello Stato)),
venisse preceduto da un provvedimento della giunta comunale che pari pari delibera in proposito.
Sempre a proposito di conti da far quadrare e al netto di errate informazioni, ritengo possibile ridurre il costo dell'appalto nella misura di circa €. 79.000,00 (pari al 20% di € 395.933,59), ergo
20% in meno sul servizio = 20% in meno sul corrispettivo da pagare all'impresa.
Alla fine del percorso, questo risparmio pari al 20% del costo del servizio andrà utilizzato ricalcolando al ribasso la tariffa da applicare ai cittadini (famiglie, imprese, attività commerciali) e, personalmente ritengo che questa misura, almeno in parte, attenuerà l'attuale salasso.
Per completezza di analisi corre l'obbligo segnalare che l'amministrazione comunale che non intende ricomprendere nell'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti determinati servizi, quali ad esempio lo "spazzamento di vie e piazze", dovrà inevitabilmente far ricorso ad altre iniziative e quindi ad altre e diverse risorse.
Ma con €. 79.000,00... hai voglia di spazzare vie e piazze !!!!

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